IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  8,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  ministri   o
sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   segretario
generale  o  dei  ministri  e  sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 e successive modificazioni, recante  «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art.  15  che  definisce  le  funzioni  attribuite  al
Dipartimento della gioventu'  e  del  Servizio  civile  nazionale,  e
l'art. 16 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le
pari opportunita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  2006,  n.  7,  recante  «Disposizioni
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province»; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  24,  di  recepimento
della direttiva UE n.  36  del  2011  in  materia  di  prevenzione  e
repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime; 
  Visto il Piano d'azione nazionale  contro  la  tratta  e  il  grave
sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018  adottato  dal
Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne 2017-2020 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre
2017; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»; 
  Visto il regolamento (UE) 1288/2013 in data 11 dicembre  2013,  con
il quale e' stato istituito il nuovo  programma  dell'Unione  europea
per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo  sport  denominato
«Erasmus+ (2014-2020)» che  sostituisce  i  precedenti  programmi  di
settore; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,   recante
«Istruzione e disciplina del  servizio  civile  universale,  a  norma
dell'art.  8  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art.  6,  che  ha  attribuito  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento  delle  funzioni
riconosciute allo Stato in materia di servizio  civile  universale  e
l'art. 24, che disciplina il Fondo nazionale per il servizio  civile,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge
8 luglio 1998, n. 230; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2018,  n.  43,  recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40,  concernente:  Istituzione  e  disciplina  del  servizio
civile universale, a norma dell'articolo della legge 6  giugno  2016,
n. 106»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1475 in data  2  ottobre  2018,  che
fissa il quadro giuridico del Corpo europeo  di  solidarieta'  e  che
modifica, tra l'altro, gli art. 13 e 18 del citato  regolamento  (UE)
1288/2013; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 470 e seguenti, con i quali e'  stato  istituito  il  Consiglio
nazionale dei giovani e ne sono stati determinati compiti, funzioni e
composizione; 
  Vista la risoluzione sulla strategia  dell'Unione  europea  per  la
gioventu' 2019- 2027, adottata dal Consiglio «Istruzione,  gioventu',
cultura e sport» dell'Unione europea  nella  sessione  del  26  e  27
novembre 2018; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 giugno 2018, concernente delega di funzioni al sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on.  dott.  Vincenzo
Spadafora e, in particolare, l'art. 1 che attribuisce allo stesso  le
funzioni in materia  di  pari  opportunita',  politiche  giovanili  e
servizio civile universale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2018, con il quale al sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  onorevole  dott.  Giancarlo  Giorgetti   e'
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   adeguare   le   competenze   e   la
denominazione del Dipartimento della gioventu' e del Servizio  civile
nazionale alle  attribuzioni  riconosciute  allo  stesso  dai  citati
decreti legislativi n. 40 del 2017 e n. 43 del 2018, anche al fine di
adeguare il complesso delle competenze e delle attivita' del medesimo
Dipartimento  alla  luce  delle  novita'  introdotte  in  materia  di
animazione   socio-educativa,   dialogo   strutturato   e   programmi
comunitari per i giovani; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di ridefinire le competenze  del
Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  al  fine  di   rafforzare
l'attivita' di prevenzione e contrasto della violenza sessuale  e  di
genere e degli atti persecutori, della tratta  e  grave  sfruttamento
degli esseri umani, delle  mutilazioni  genitali  femminili  e  delle
altre  pratiche  dannose,  anche  in  seguito   al   riordino   delle
attribuzioni in materia di famiglia e disabilita', di cui  al  citato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
                      ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. All'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: «d) Dipartimento per le politiche giovanili e  il  Servizio
civile universale».